- Accordo
- Statuto
- Regolamento
ACCORDO PER LA COSTITUZIONE
DEL FONDO PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE
CONTINUA DEI DIRIGENTI DELLE AZIENDE PRODUTTRICI DI BENI E SERVIZI
Addì, 23 maggio 2002
Confindustria e Federmanager
visto l'art. 9 del CCNL 23 maggio 2000;
visto l'art. 118, primo comma, terzo periodo, della legge 23 dicembre 2000, n. 388;
convengono
1) di istituire il Fondo per la formazione professionale continua dei dirigenti ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 118, primo comma, terzo periodo, della legge n. 388/2000;
2) che il Fondo sia costituito in forma di associazione Fondazione riconosciuta ai sensi dell'art. 1 del DPR 10 febbraio 2000, n. 361, denominata "Fondirigenti" (di seguito indicata come AssociazioneFondazione);
3) ferma restando la volontarietà della scelta delle singole aziende circa la destinazione del contributo dello 0,30% alla Fondazion'Associazionee potranno affluire alla 'AssociazioneFondazione stessa tanto i contributi delle aziende aderenti al sistema associativo della Confindustria, quanto i contributi delle aziende che decidano di versare il contributo alla 'AssociazioneFondazione, a prescindere dalla classificazione Inps attribuita alle aziende medesime;
4) di impegnarsi per realizzare una campagna di promozione della Fondazione finalizzata a massimizzare la scelta delle aziende a favore della Fondazione così costituita;
5) che la Fondazione utilizzi una quota delle risorse provenienti dal prelievo dello 0,30% per le spese di funzionamento e per il finanziamento di attività che le parti costituenti la Fondazione medesima ritengono necessarie e strumentali alla promozione e allo sviluppo della formazione professionale continua dei dirigenti, quali:
a) studi e ricerche strumentali all'organizzazione e al funzionamento dei piani formativi;
b) piani formativi a carattere intersettoriale o progetti, anche di natura settoriale, di particolare rilevanza;
c) monitoraggio e controllo di gestione;
6) che le attività di cui al punto n. 5), lettere a) e b), saranno definite e deliberate annualmente dagli organi deliberativi della Fonda-zione;
7) che sono organi della Fondazione: il Comitato Promotore della Fondazione, il Presidente, il Vice Presidente, il Consiglio di Amministrazione, il Collegio dei Sindaci;
8) che, ferme restando le diverse percentuali di intervento del Fondo stabilite per le aree dell'ob.1 dall'art. 118, comma 1, le modalità operative per la selezione dei piani, l'assegnazione delle risorse, le attività di monitoraggio, rendicontazione e valutazione, saranno definite dagli organi deliberativi della Fondazione, fermi restando i seguenti criteri:
a) le aziende che intendano realizzare in proprio, in forma singola o associata, attività formative, potranno richiedere il finanziamento dei piani formativi concordati, anche pluriennali, nel limite massimo del 70% del contributo annualmente versato, sempre che il valore del progetto superi almeno del 50% la quota di cui si chiede il finanziamento. Le linee guida dei piani formativi saranno definite nell'ambito dei competenti organismi dell'Associazione. Le aziende potranno presentare piani formativi che utilizzino le risorse disponibili accumulate nei quattro anni precedenti. Dopo tale periodo le risorse accantonate e non spese potranno essere utilizzate per le iniziative di cui alla successiva lettera b);
b) salvo il principio dell'automatismo di cui alla precedente lettera a), le risorse residue saranno attribuite ai piani formativi, concordati anche a livello territoriale, tenendo conto anche di necessità redistributive in base a criteri solidaristici;
c) sempre fatto salvo il principio di cui alla precedente lettera a), le modalità di selezione, finanziamento e controllo dei piani formativi saranno improntate alla massima semplificazione delle procedure (come, ad esempio, la definizione di termini certi e di tempi rapidi per la selezione dei piani, l'applicazione del principio del silenzio-assenso, ecc.) .
CONFINDUSTRIA FEDERMANAGER
Dott. Stefano Parisi Dott. Edoardo Lazzati
STATUTO FONDIRIGENTI
Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione "Giuseppe Taliercio riunito in data 9 dicembre 2002, alla presenza del Notaio Paolo Silvestri, secondo quanto previsto dall'art.6 punto e) dello Statuto, propone all'autorità governativa di controllo le seguenti modifiche del proprio Statuto.
ART. 1
(Denominazione)
1. A seguito dell'accordo del 23 maggio 2002, tra la Confederazione Generale dell'Industria Italiana (Confindustria), con sede in Roma, Viale dell'Astronomia n. 30 e codice fiscale 80017770589 e la Federazione Nazionale Dirigenti Aziende Industriali (Federmanager), con sede in Roma, Via Ravenna n. 14 e codice fiscale 80073190581, la Fondazione "Giuseppe Taliercio" per la formazione alla dirigenza nelle imprese industriali, istituzione senza fini di lucro promossa da Confindustria e Federmanager (già FNDAI), con atto del notaio Luigi Napoleone in data 27 febbraio 1997 e riconosciuta come persona giuridica, ai sensi degli artt. 12 e seguenti del Codice Civile, con decreto del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale n.176 del 23.04.98, assume la nuova denominazione di "Fondirigenti - Giuseppe Taliercio" – detta brevemente Fondirigenti - La Fondazione ha sede in Via IV Novembre,152-00187 Roma.
2. Fondirigenti è costituita, secondo quanto previsto dall'art. 118, sesto comma, lettera b), della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come soggetto dotato di personalità giuridica ai sensi dell'art. 1 del DPR 10 febbraio 2000, n. 361.
Articolo 2
(Scopi)
La Fondazione non ha fini di lucro e opera a favore di tutte le imprese che ad essa decidano di versare il contributo dello 0,30% relativo ai Dirigenti previsto dall'art. 25, quarto comma, della legge 21 dicembre 1978, n. 845, e successive modificazioni.
La Fondazione, ai sensi del primo comma dell'art. 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, finanzia i piani formativi dei dirigenti effettuati dalle aziende associate alla Confindustria, nonché di tutte le aziende a qualunque settore economico esse appartengano, che scelgano di versare a Fondirigenti il contributo dello 0,30% previsto dall'art. 25, quarto comma, della legge 21 dicembre 1978, n. 845, e successive modificazioni.
L'esplicazione degli scopi sopra definiti sarà disciplinata dal Regolamento della Fondazione.
La Fondazione ha infine lo scopo di favorire il consolidamento e lo sviluppo di una cultura manageriale congrua con le specificità del sistema industriale italiano e attenta alle sfide poste alle imprese e ai dirigenti dalla competizione globale, dalla innovazione tecnologica e dalla complessità sociale.
Articolo 3
(Patrimonio)
Il patrimonio della Fondazione è costituito:
a) da una dotazione iniziale di €.2.000.000 vincolati a patrimonio;
b) da beni immobili e mobili, pervenuti anche attraverso donazioni, lasciti, liberalità;
c) da somme pervenute alla Fondazione, a qualsiasi titolo, da enti pubblici e privati e da persone fisiche, espressamente destinati ad incrementare il patrimonio;
d) da apporti finanziari di qualsiasi genere che il Consiglio di Amministrazione riterrà utile destinare al patrimonio.
Articolo 4
(Entrate)
1- Per le attività necessarie all'attuazione dei suoi scopi Fondirigenti dispone delle seguenti entrate:
· delle rendite dal patrimonio;
· del contributo relativo ai Dirigenti versato dall'Inps alla Fondazione, corrispondente alle adesioni delle aziende associate alla Confindustria nonché di tutte le aziende a qualunque settore economico esse appartengano che decidano di versare a Fondirigenti il contributo di cui all'art. 25, quarto comma, della legge 21 dicembre 1978, n. 845, e successive modificazioni;
· di eventuali finanziamenti pubblici e privati;
· di entrate derivanti da altre iniziative sociali.
2 – La Fondazione dispone inoltre di €.11.000.000 destinate alla realizzazione delle azioni sperimentali propedeutiche alle iniziative di formazione continua previste dall'accordo interconfederale Confindustria-Federmanager del 23 maggio 2002.
Articolo 5
(Organizzazione e funzionamento)
Fondirigenti provvederà a disciplinare con apposito Regolamento l'organizzazione e il funzionamento, il personale, l'amministrazione, la gestione finanziaria e contabile della Fondazione, nonché ogni altro aspetto operativo necessario a perseguire gli scopi di cui all'art. 2.
Il Regolamento è approvato dal Consiglio di Amministrazione.
Articolo 6
(Organi)
1. Gli Organi della Fondazione sono:
· Il Comitato Promotore
· il Consiglio di Amministrazione;
· il Presidente e il Vice Presidente;
· il Collegio dei Sindaci.
Articolo 7
(Comitato Promotore)
1. Il Comitato Promotore è composta in maniera paritetica da sei membri, di cui tre nominati dalla Confindustria e tre nominati dalla Federmanager.
2. I membri del Comitato Promotore durano in carica tre anni a far data dalla prima riunione e possono essere rinominati. E' consentito alle stesse parti di provvedere alla sostituzione dei propri rappresentanti anche prima della scadenza del triennio, mediante comunicazione scritta. Il membro sostituto avrà, per la durata della carica, la stessa anzianità di quello sostituito.
3. Compete al Comitato Promotore di:
· definire le linee strategiche delle attività annuali;
· vigilare, sulla base delle relazioni periodiche predisposte dal Consiglio di Amministrazione, in merito al loro andamento disponendo eventuali integrazioni ed aggiornamenti;
· approvare le modifiche da apportare allo Statuto proposte dal Consiglio di Amministrazione, nel rispetto di quanto disposto dal successivo art. 16;
· stabilire la misura dell'eventuale compenso per gli amministratori nonché la misura del compenso per i sindaci.
4. Il Comitato Promotore è convocato dal Presidente almeno due volte l'anno, nonché ogni qualvolta ciò sia richiesto da almeno due terzi dei membri del Comitato Promotore stesso.
5. La convocazione del Comitato Promotore è effettuata mediante comunicazione scritta da inviare con raccomandata A.R. almeno sette giorni prima di quello fissato per la riunione. Il Comitato Promotore è convocata, con telegramma o fax, da inviare almeno tre giorni prima di quello fissato per la riunione.
6. Per la validità delle riunioni del Comitato Promotore e delle relative deliberazioni è necessaria la maggioranza dei suoi componenti. Ogni membro del Comitato Promotore può farsi rappresentare da altro membro, il quale non può cumulare più di due deleghe.
Articolo 8
(Consiglio di Amministrazione)
1. Il Consiglio di Amministrazione è composto in maniera paritetica da sei membri, di cui tre nominati dalla Confindustria e tre nominati da Federmanager.
2. I membri del Consiglio di Amministrazione durano in carica tre anni e sono rieleggibili.
3. Il Consiglio di Amministrazione nomina, nel proprio ambito, il Presidente e il Vice Presidente.
4. Il Consiglio di Amministrazione ha il compito di amministrare la Fondazione ed è investito dei più ampi poteri per la realizzazione degli scopi statutari della stessa. A tal fine il Consiglio:
· attua le linee strategiche delle attività annuali e predispone delle relazioni periodiche sulle attività svolte che presenta al Comitato Promotore;
· definisce il modello organizzativo e le risorse professionali ritenute necessarie al conseguimento degli scopi di cui all'art. 2 dello Statuto;
· definisce il Regolamento interno e le successive modifiche;
· vigila sul funzionamento di tutti i servizi sia tecnici sia amministrativi;
· definisce annualmente la quota di risorse da destinare alla copertura dei costi di funzionamento della Fondazione e al finanziamento delle attività istituzionali secondo quanto previsto dal Regolamento;
· provvede alla redazione ed all'approvazione dei bilanci preventivi e consuntivi della Fondazione;
· nomina il Direttore su proposta del Presidente, definendone compiti, responsabilità e compenso;
· decide in ordine alla gestione ordinaria e straordinaria del patrimonio;
· propone al Comitato Promotore le eventuali modifiche da apportare allo Statuto.
5. Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono assunte con le modalità e le maggioranze di cui al terzo comma del successivo art. 120.
6. Il Direttore partecipa alle riunioni del Consiglio di Amministrazione senza diritto di voto.
7. Nel caso in cui un membro del Consiglio di Amministrazione cessi, per qualsiasi ragione, dalla carica prima della scadenza potrà essere sostituito da un altro componente, nominato dal socio di cui era espressione il sostituito nella prima riunione utile.
8. Ciascuno dei soci che hanno designato loro rappresentanti a membri del Consiglio di Amministrazione ha facoltà di proporne la revoca motivata con relativa sostituzione dandone comunicazione scritta al Presidente ed al Consiglio di Amministrazione.
Articolo 9
(Presidente e Vice Presidente)
1. Compete al Presidente di:
· rappresentare la Fondazione di fronte ai terzi e di stare in giudizio;
· convocare, in via ordinaria e straordinaria, Il Comitato Promotore e convocare il Consiglio di Amministrazione, presiedendone le riunioni;
· sovrintendere all'applicazione dello Statuto;
· controllare l'esecuzione, da parte del Direttore, delle deliberazioni degli Organi collegiali;
· svolgere gli altri compiti allo stesso demandati dallo Statuto o che gli siano attribuiti dal Consiglio di Amministrazione;
· proporre al Consiglio di Amministrazione la nomina del Direttore.
2. Il Vice Presidente coadiuva il Presidente nell'espletamento delle sue funzioni e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.
3. Il Presidente e il Vice Presidente restano in carica tre anni, mantenendo, comunque, nelle more del rinnovo delle cariche, i poteri loro spettanti.
4. Qualora nel corso del mandato triennale il Presidente e il Vice Presidente cessino, per qualsiasi ragione, dalle rispettive cariche, il sostituto durerà in carica fino alla scadenza del triennio in corso.
Articolo 10
(Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione)
1. Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente, di regola presso la sede sociale, almeno tre volte l'anno mediante comunicazione scritta ai suoi componenti presso l'indirizzo da ciascuno indicato, contenente luogo, data e argomenti da trattare, inviato con Raccomandata A.R. o fax almeno sette giorni prima della riunione. In caso di urgenza, il Consiglio di Amministrazione è convocato, con telegramma o fax, da inviare almeno tre giorni prima di quello fissato per la riunione.
2. Il Consiglio di Amministrazione deve essere, inoltre, convocato quando ne facciano richiesta almeno la metà dei componenti o almeno due membri effettivi del Collegio dei Sindaci con indicazione degli argomenti da trattare.
3. Per la validità delle riunioni del Consiglio di Amministrazione occorre la presenza di almeno due terzi dei suoi componenti e le relative deliberazioni sono valide se raccolgono il voto favorevole di almeno due terzi dei componenti.
4. Il Consiglio di Amministrazione è presieduto dal Presidente o, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, dal Vice Presidente.
5. Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione devono risultare da verbali sottoscritti dal Presidente e dal Segretario dell'Organo, quest'ultimo nominato di volta in volta.
Articolo 11
(Collegio dei Sindaci)
1. Il Collegio dei Sindaci è composto da tre membri effettivi di cui uno nominato dalla Confindustria, uno nominato dalla Federmanager e uno, con funzioni di Presidente, nominato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
2. I componenti del Collegio Sindacale devono essere iscritti all'Albo dei Revisori dei Conti. I soci fondatori nominano, inoltre, due Sindaci supplenti, uno per parte, con il compito di sostituire i rispettivi Sindaci effettivi eventualmente assenti o impediti.
3. I Sindaci, effettivi e supplenti, durano in carica tre anni e possono essere rinominati.
4. I Sindaci esercitano i compiti e i doveri di cui agli artt. 2403, 2404 e 2407 cod. civ. I Sindaci devono riferire immediatamente al Consiglio di Amministrazione, nonché comunicare per conoscenza ai soci fondatori, eventuali irregolarità riscontrate durante l'esercizio delle loro funzioni.
5. Il Collegio si riunisce ordinariamente una volta ogni trimestre e in tutti i casi in cui lo ritenga necessario il Presidente o quando ne faccia richiesta almeno uno dei Sindaci effettivi.
6. La convocazione del Collegio è effettuata dal suo Presidente con comunicazione scritta da inviare con Raccomandata A.R. o fax almeno sette giorni prima di quello fissato per la riunione. In caso di urgenza, il Collegio è convocato con telegramma o fax da inviare almeno tre giorni prima di quello fissato per la riunione. Le convocazioni devono contenere l'indicazione del luogo, giorno e ora della riunione e gli argomenti da trattare.
Articolo 12
(Direttore)
1. La responsabilità operativa del Fondo è affidata al Direttore.
2. Il Direttore ha la responsabilità di gestire l'attività amministrativa, contabile e operativa di Fondirigenti. In particolare:
· svolge tutti i compiti e le funzioni che gli vengono assegnati dal Consiglio di Amministrazione;
· si avvale, per l'espletamento di tali compiti e funzioni, di una struttura operativa costituita da risorse professionali e materiali necessarie al raggiungimento degli scopi della Fondazione;
· ha la responsabilità della struttura del Fondo e risponde al Consiglio di Amministrazione;
· ha la responsabilità della gestione amministrativo-contabile del Fondo;
· predispone trimestralmente, per il Consiglio di Amministrazione, un rapporto tecnico-economico che evidenzia le attività svolte;
· predispone il bilancio preventivo e consuntivo del Fondo da sottoporre al Consiglio di Amministrazione.
Articolo 13
(Bilanci)
1. Gli esercizi finanziari della Fondazione hanno inizio il primo gennaio e terminano il 31 dicembre di ciascun anno. Alla fine di ogni esercizio il Consiglio di Amministrazione provvede alla redazione dei bilanci consuntivi.
2. Il bilancio consuntivo, situazione patrimoniale e conto economico, accompagnati dalle Relazioni del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Sindaci, dovrà essere approvato dal Consiglio d'Amministrazione entro i quattro mesi successivi alla chiusura dell'esercizio e, cioè, entro il 30 aprile dell'anno successivo.
3. Il bilancio preventivo dovrà essere approvato dal Consiglio d'Amministrazione entro il mese precedente l'inizio dell'esercizio.
4. I bilanci, consuntivi e preventivi, nonché le predette Relazioni, dovranno, altresì, essere trasmessi, entro trenta giorni dall'approvazione, al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, nonché ai soci fondatori.
Articolo14
(Compensi e rimborsi spese)
Il Consiglio decide annualmente circa gli eventuali compensi per i membri del Consiglio stesso, stabilendo, inoltre, sempre annualmente, i compensi per i membri del Collegio dei Sindaci. Le spese per la partecipazione alle riunioni degli Organi saranno rimborsate secondo criteri preventivamente definiti dallo stesso Consiglio.
Articolo 15
(Cessazione e scioglimento)
1. In caso di cessazione e scioglimento, per qualsiasi ragione, della Fondazione, il Consiglio d'Amministrazione provvederà alla nomina di due liquidatori, dei quali uno designato dalla Confindustria e uno designato dalla Federmanager. Il Consiglio determinerà, altresì, all'atto della messa in liquidazione, i compiti e i compensi dei liquidatori e successivamente ne approverà l'operato.
2. Il patrimonio netto risultante dalla chiusura della liquidazione dovrà essere devoluto a quelle forme e iniziative scelte di comune accordo dai soci fondatori. In caso di eventuale mancato accordo, la devoluzione sarà effettuata dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, tenuti presenti gli scopi della Fondazione e sentito il parere dei soci fondatori.
Articolo 16
(Modifiche statutarie)
Il presente Statuto potrà essere modificato su proposta del Consiglio d'Amministrazione, dal Comitato Promotore. Le modifiche saranno sottoposte al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali per la verifica di conformità di cui al secondo comma dell'art. 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
Articolo 17
(Disposizioni finali)
Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si applicano, in quanto applicabili, le norme di legge in vigore.
REGOLAMENTO DI FONDIRIGENTI
FONDO PARITETICO
PER LA FORMAZIONE CONTINUA
DEI DIRIGENTI DI AZIENDE PRODUTTRICI DI BENI E SERVIZI
ART. 1
Funzionamento
1. Il presente regolamento disciplina il funzionamento di FONDIRIGENTI, Fondo paritetico interprofessionale nazionale per la formazione continua dei dirigenti delle aziende produttrici di beni e servizi, costituito ai sensi del comma 1 e seguenti dell'art. 118 della Legge n.388/2000 e dell'accordo sottoscritto da CONFINDUSTRIA e FEDERMANAGER, in data 23 MAGGIO 2002
2. I contributi delle imprese che optino per la destinazione a FONDIRIGENTI, versati all'INPS, confluiranno in apposito c/c intestato a "FONDIRIGENTI – Attività formative", mentre le spese di funzionamento e gestione, risultanti dal bilancio preventivo, vengono contabilizzate separatamente e riversate in apposito conto corrente bancario intestato a "FONDIRIGENTI – Spese di funzionamento e gestione".
3. Come specificato agli artt. 3 e 4 dello Statuto, FONDIRIGENTI dispone delle risorse provenienti dalla Fondazione Taliercio.
Art. 2
Attività
1. L'attività di FONDIRIGENTI avrà come destinatari i dirigenti delle imprese che vi aderiscono.
2. Le attività di FONDIRIGENTI, come previsto dall'art. 2, 3° comma dello Statuto, nell'ambito delle proprie linee strategiche di programmazione formativa definite nell'accordo del 23 MAGGIO 2002, sono così esplicitate :
a) promuove e finanzia, nel rispetto delle modalità fissate dal comma 1 e seguenti dell'art. 118 della legge n. 388/2000, piani formativi aziendali, territoriali e settoriali, concordati tra le parti sociali, nonché le eventuali attività di ricerca strumentali all'organizzazione e al loro funzionamento;
b) finanzia, attraverso il ricorso a risorse diverse da quelle di cui all'art.118 della legge n.388/2000, iniziative di natura sperimentale o propedeutiche al migliore funzionamento del fondo;
c) provvede alla costituzione di un'apposita Banca Dati On LIne, con le caratteristiche anagrafiche ed i profili professionali dei dirigenti, per migliorarne le competenze e la conseguente ricollocazione.
Art. 3
Articolazioni Territoriali
5. Le articolazioni regionali presentano annualmente al Consiglio d'Amministrazione di FONDIRIGENTI le loro linee programmatiche insieme ad un bilancio preventivo, per approvazione e relativa assegnazione delle risorse, e un bilancio consuntivo entro quattro mesi dalla fine dell'esercizio.
6. Le articolazioni regionali trasmetteranno trimestralmente il risultato delle proprie attività a FONDIRIGENTI.
7. Entro quindici giorni dal ricevimento, il progetto viene istruito dall'articolazione territoriale, che dovrà deliberare entro i successivi 15 giorni, proponendo poi a FONDIRIGENTI l'approvazione o il rigetto del finanziamento con apposito verbale.
8. La distribuzione delle risorse alle articolazioni regionali, ove costituite, avverrà sulla base dell'effettiva partecipazione delle aziende del territorio a Fondirigenti.
Art. 4
Distribuzione delle risorse
1. Il 70% delle risorse di cui all'art.118, verrà utilizzato per il finanziamento dei piani concordati secondo le modalità di cui al punto 8, lettera a) dell'accordo del 23 maggio 2002, comprensivo delle iniziative formative che facilitano la mobilità esterna all'azienda.
2. Il 30% delle risorse verrà destinato alle altre finalità di cui al citato accordo del 23 maggio 2002, secondo la ripartizione decisa dal Consiglio di Amministrazione di Fondirigenti, anche sulla base delle iniziative di sperimentazione di cui all'art. 2 lettera b).
3. Entro un anno dalla chiusura del primo esercizio finanziario, il Consiglio d'Amministrazione procederà, ai fini di una eventuale revisione, alla verifica della congruità della distribuzione delle risorse di cui al precedente comma 2. Successive verifiche potranno effettuarsi con cadenza biennale.
Art. 5
Procedure di finanziamento delle attività formative
1. FONDIRIGENTI provvede all'esame, approvazione e finanziamento dei piani formativi di cui all'art. 2, comma 2, sulla base dei requisiti e delle procedure stabiliti dal Consiglio di Amministrazione, anche sulla base delle eventuali valutazioni effettuate dalle articolazioni regionali, ove esistenti, con apposito verbale e dandone comunicazione al proponente.
2. FONDIRIGENTI, sulla base dei criteri e delle procedure di valutazione fissati dal Consiglio di Amministrazione, procede all'assegnazione dei finanziamenti.
3. I progetti debbono indicare il responsabile e le eventuali strutture formative di cui si avvale il proponente per la realizzazione dei progetti stessi.
4. Il finanziamento dei piani approvati avverrà sulla base delle domande presentate, fino ad esaurimento delle risorse disponibili.
5. Le modalità di erogazione del finanziamento e di documentazione delle spese saranno definite nel rispetto dei criteri di massima rapidità, semplicità e uniformità su tutto il territorio nazionale, sulla base di una apposita modulistica.
Art. 6
Fase di avvio
1. FONDIRIGENTI avrà una fase di avvio, che va dall'autorizzazione da parte del Ministero del Lavoro e dalle Politiche Sociali, secondo quanto stabilito dall'art. 118, comma 2, della legge n. 388/2000, fino allo scadere del primo esercizio finanziario successivo alla data in cui è stato dato inizio alla raccolta delle risorse.
2. Per operare durante questa fase, il Consiglio d'Amministrazione di FONDIRIGENTI redigerà un piano di utilizzo delle risorse assegnate dal Decreto Ministeriale, che tenga conto della necessità che FONDIRIGENTI si doti delle attrezzature e professionalità idonee allo svolgimento dei compiti ad essa riconosciuti dall'art. 118, legge 388/2000, nel rispetto dei criteri stabiliti dal decreto ministeriale di assegnazione dei Fondi.
Art. 7
Modifiche del regolamento
1. Il presente Regolamento potrà essere modificato con delibera del Consiglio di Amministrazione di FONDIRIGENTI.
2. Le modifiche saranno sottoposte al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali per la verifica di conformità di cui al comma 2 dell'art. 118 della legge n. 388/2000
Roma, 9 dicembre 2002
1. FONDIRIGENTI può, dopo la fase di avvio di cui al successivo art.7, autorizzare la costituzione di strutture di livello regionale così come previsto dal comma settimo dell'art. 118 della Legge n. 388/2000, nelle aree ove siano registrati almeno 10.000 dirigenti di aziende aderenti a Fondirigenti,.2. Il Consiglio d'Amministrazione valuterà la coerenza delle articolazioni regionali con gli scopi ed il funzionamento di FONDIRIGENTI.
3. Le articolazioni regionali avranno la funzione di promozione, raccolta e valutazione dei progetti, verificando la conformità ai requisiti di ammissibilità stabiliti dal Consiglio d'Amministrazione. Provvedono inoltre a monitorare i piani formativi, fornendo a FONDIRIGENTI un rapporto trimestrale delle attività svolte.
4. Le articolazioni regionali si rapportano con le amministrazioni regionali per un raccordo tra programmazione regionale, in materia di formazione, e programmazione di FONDIRIGENTI.
REGOLAMENTO DI FONDIRIGENTI
FONDO PARITETICO
PER LA FORMAZIONE CONTINUA
DEI DIRIGENTI DI AZIENDE PRODUTTRICI DI BENI E SERVIZI
ART. 1
Funzionamento
1. Il presente regolamento disciplina il funzionamento di FONDIRIGENTI, Fondo paritetico interprofessionale nazionale per la formazione continua dei dirigenti delle aziende produttrici di beni e servizi, costituito ai sensi del comma 1 e seguenti dell'art. 118 della Legge n.388/2000 e dell'accordo sottoscritto da CONFINDUSTRIA e FEDERMANAGER, in data 23 MAGGIO 2002
2. I contributi delle imprese che optino per la destinazione a FONDIRIGENTI, versati all'INPS, confluiranno in apposito c/c intestato a "FONDIRIGENTI – Attività formative", mentre le spese di funzionamento e gestione, risultanti dal bilancio preventivo, vengono contabilizzate separatamente e riversate in apposito conto corrente bancario intestato a "FONDIRIGENTI – Spese di funzionamento e gestione".
3. Come specificato agli artt. 3 e 4 dello Statuto, FONDIRIGENTI dispone delle risorse provenienti dalla Fondazione Taliercio.
Art. 2
Attività
1. L'attività di FONDIRIGENTI avrà come destinatari i dirigenti delle imprese che vi aderiscono.
2. Le attività di FONDIRIGENTI, come previsto dall'art. 2, 3° comma dello Statuto, nell'ambito delle proprie linee strategiche di programmazione formativa definite nell'accordo del 23 MAGGIO 2002, sono così esplicitate :
a) promuove e finanzia, nel rispetto delle modalità fissate dal comma 1 e seguenti dell'art. 118 della legge n. 388/2000, piani formativi aziendali, territoriali e settoriali, concordati tra le parti sociali, nonché le eventuali attività di ricerca strumentali all'organizzazione e al loro funzionamento;
b) finanzia, attraverso il ricorso a risorse diverse da quelle di cui all'art.118 della legge n.388/2000, iniziative di natura sperimentale o propedeutiche al migliore funzionamento del fondo;
c) provvede alla costituzione di un'apposita Banca Dati On LIne, con le caratteristiche anagrafiche ed i profili professionali dei dirigenti, per migliorarne le competenze e la conseguente ricollocazione.
Art. 3
Articolazioni Territoriali
5. Le articolazioni regionali presentano annualmente al Consiglio d'Amministrazione di FONDIRIGENTI le loro linee programmatiche insieme ad un bilancio preventivo, per approvazione e relativa assegnazione delle risorse, e un bilancio consuntivo entro quattro mesi dalla fine dell'esercizio.
6. Le articolazioni regionali trasmetteranno trimestralmente il risultato delle proprie attività a FONDIRIGENTI.
7. Entro quindici giorni dal ricevimento, il progetto viene istruito dall'articolazione territoriale, che dovrà deliberare entro i successivi 15 giorni, proponendo poi a FONDIRIGENTI l'approvazione o il rigetto del finanziamento con apposito verbale.
8. La distribuzione delle risorse alle articolazioni regionali, ove costituite, avverrà sulla base dell'effettiva partecipazione delle aziende del territorio a Fondirigenti.
Art. 4
Distribuzione delle risorse
1. Il 70% delle risorse di cui all'art.118, verrà utilizzato per il finanziamento dei piani concordati secondo le modalità di cui al punto 8, lettera a) dell'accordo del 23 maggio 2002, comprensivo delle iniziative formative che facilitano la mobilità esterna all'azienda.
2. Il 30% delle risorse verrà destinato alle altre finalità di cui al citato accordo del 23 maggio 2002, secondo la ripartizione decisa dal Consiglio di Amministrazione di Fondirigenti, anche sulla base delle iniziative di sperimentazione di cui all'art. 2 lettera b).
3. Entro un anno dalla chiusura del primo esercizio finanziario, il Consiglio d'Amministrazione procederà, ai fini di una eventuale revisione, alla verifica della congruità della distribuzione delle risorse di cui al precedente comma 2. Successive verifiche potranno effettuarsi con cadenza biennale.
Art. 5
Procedure di finanziamento delle attività formative
1. FONDIRIGENTI provvede all'esame, approvazione e finanziamento dei piani formativi di cui all'art. 2, comma 2, sulla base dei requisiti e delle procedure stabiliti dal Consiglio di Amministrazione, anche sulla base delle eventuali valutazioni effettuate dalle articolazioni regionali, ove esistenti, con apposito verbale e dandone comunicazione al proponente.
2. FONDIRIGENTI, sulla base dei criteri e delle procedure di valutazione fissati dal Consiglio di Amministrazione, procede all'assegnazione dei finanziamenti.
3. I progetti debbono indicare il responsabile e le eventuali strutture formative di cui si avvale il proponente per la realizzazione dei progetti stessi.
4. Il finanziamento dei piani approvati avverrà sulla base delle domande presentate, fino ad esaurimento delle risorse disponibili.
5. Le modalità di erogazione del finanziamento e di documentazione delle spese saranno definite nel rispetto dei criteri di massima rapidità, semplicità e uniformità su tutto il territorio nazionale, sulla base di una apposita modulistica.
Art. 6
Fase di avvio
1. FONDIRIGENTI avrà una fase di avvio, che va dall'autorizzazione da parte del Ministero del Lavoro e dalle Politiche Sociali, secondo quanto stabilito dall'art. 118, comma 2, della legge n. 388/2000, fino allo scadere del primo esercizio finanziario successivo alla data in cui è stato dato inizio alla raccolta delle risorse.
2. Per operare durante questa fase, il Consiglio d'Amministrazione di FONDIRIGENTI redigerà un piano di utilizzo delle risorse assegnate dal Decreto Ministeriale, che tenga conto della necessità che FONDIRIGENTI si doti delle attrezzature e professionalità idonee allo svolgimento dei compiti ad essa riconosciuti dall'art. 118, legge 388/2000, nel rispetto dei criteri stabiliti dal decreto ministeriale di assegnazione dei Fondi.
Art. 7
Modifiche del regolamento
1. Il presente Regolamento potrà essere modificato con delibera del Consiglio di Amministrazione di FONDIRIGENTI.
2. Le modifiche saranno sottoposte al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali per la verifica di conformità di cui al comma 2 dell'art. 118 della legge n. 388/2000
Roma, 9 dicembre 2002
1. FONDIRIGENTI può, dopo la fase di avvio di cui al successivo art.7, autorizzare la costituzione di strutture di livello regionale così come previsto dal comma settimo dell'art. 118 della Legge n. 388/2000, nelle aree ove siano registrati almeno 10.000 dirigenti di aziende aderenti a Fondirigenti,.2. Il Consiglio d'Amministrazione valuterà la coerenza delle articolazioni regionali con gli scopi ed il funzionamento di FONDIRIGENTI.
3. Le articolazioni regionali avranno la funzione di promozione, raccolta e valutazione dei progetti, verificando la conformità ai requisiti di ammissibilità stabiliti dal Consiglio d'Amministrazione. Provvedono inoltre a monitorare i piani formativi, fornendo a FONDIRIGENTI un rapporto trimestrale delle attività svolte.
4. Le articolazioni regionali si rapportano con le amministrazioni regionali per un raccordo tra programmazione regionale, in materia di formazione, e programmazione di FONDIRIGENTI.
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