Martedì, 07 Settembre 2010
   
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REGOLAMENTO DELL'ASSOCIAZIONE
FONDIMPRESA

1. Il presente regolamento disciplina il funzionamento di FONDIMPRESA, Fondo paritetico interprofessionale nazionale per la formazione continua, costituito ai sensi del comma 1 e seguenti dell'art. 118 della Legge n.388/2000 e dell'accordo interconfederale sottoscritto da CONFINDUSTRIA e CGIL CISL UIL, in data 18 gennaio 2002.

2. I contributi delle imprese che optino per la destinazione a FONDIMPRESA, versati all'INPS, saranno a loro volta accantonati in apposito c/c intestato a "FONDIMPRESA – Attività formative", utilizzabile a firma congiunta del Presidente e del Vice Presidente.

3. Le spese di funzionamento e gestione di FONDIMPRESA, risultanti dal bilancio preventivo, vengono contabilizzate separatamente e riversate in apposito conto corrente bancario intestato a "FONDIMPRESA – Spese di funzionamento e gestione", utilizzabile dal Direttore, con firma congiunta del Presidente nel caso di spese superiori a 10.000 Euro (diecimila Euro).

Art. 2
Attività dell'Associazione

1. L'attività di FONDIMPRESA avrà come destinatari i lavoratori dipendenti dalle imprese che vi aderiscono.

2. FONDIMPRESA, nell'ambito delle proprie linee strategiche di programmazione formativa definite nell'accordo interconfederale del 18 gennaio 2002:

a) promuove e finanzia, nel rispetto delle modalità fissate dal comma 1 e seguenti dell'art. 118 della legge n. 388/2000, piani formativi aziendali, territoriali e settoriali, concordati tra le parti sociali;
b) finanzia, in maniera diretta, attività di studi e ricerche strumentali all'organizzazione e al funzionamento dei piani formativi, nonché piani formativi di natura nazionale, di particolare rilevanza per l'innovazione delle competenze in determinati settori in funzione di innovazioni tecnologiche sopravvenute.

c) finanzia i piani di formazione continua in materia di igiene e sicurezza
d) svolge funzioni di indirizzo, coordinamento, monitoraggio e verifica per lo sviluppo della formazione continua sull'intero territorio nazionale.

3. Infine, al di fuori delle attività finanziate con le risorse di cui all'art. 118 della legge n. 388/2000, sono affidati a FONDIMPRESA i compiti inerenti ad ogni altra attività in materia di formazione e di igiene e sicurezza sul lavoro secondo quanto previsto rispettivamente dagli accordi interconfederali del 20.1.93 e del 22.6.95.

Art. 3
Direttore

1. La responsabilità operativa del Fondo viene affidata ad un Direttore nominato dal Consiglio d'Amministrazione su proposta del Presidente.

2. Il Direttore:

a) svolge i compiti e le mansioni a lui assegnati dal presidente e, per esso, dal Consiglio di Amministrazione;
b) istruisce i progetti formativi di natura nazionale, per le relative proposte al Consiglio d'Amministrazione;
c) ha la responsabilità operativa di tutta la struttura di FONDIMPRESA e risponde al Presidente e, per esso, al Consiglio di Amministrazione;
d) predispone il bilancio preventivo e consuntivo Di FONDIMPRESA da sottoporre al Consiglio d'Amministrazione;
e) predispone trimestralmente, e lo presenta al Consiglio d'Amministrazione, un rapporto tecnico-economico che evidenzi le attività svolte.

3. Per l'espletamento dei propri compiti istituzionali si avvarrà di un nucleo tecnico composto da personale del Fondo, nonché da collaborazioni esterne, che dovranno essere preventivamente autorizzate dal Presidente.

Art. 4
Articolazioni Territoriali

1. FONDIMPRESA, si articola a livello territoriale così come previsto dal comma settimo dell'art. 118 della Legge n. 388/2000, secondo quanto deliberato dal Consiglio d'Amministrazione.

2. Le articolazioni regionali, al fine di non creare sovrapposizioni e nuove strutture, sono individuate nella rete degli organismi bilaterali già esistenti, o da costituire, e dovranno rendere coerenti i loro statuti e regolamenti con le finalità della legge n. 388/2000. Il Consiglio d'Amministrazione ne valuterà la coerenza con gli scopi ed il funzionamento di FONDIMPRESA.

3. Le articolazioni regionali avranno la funzione di promuovere, verificare la conformità ai requisiti di ammissibilità stabiliti dal Consiglio d'Amministrazione e monitorare i piani formativi di cui all'art.2, comma 2, ivi compresi quelli in materia di igiene e sicurezza sul lavoro, fornendo a FONDIMPRESA un rapporto trimestrale delle attività svolte.

4. Restano attribuiti alla rete degli organismi paritetici provinciali, costituiti o ancora da costituire, gli altri compiti già riconosciuti dal punto 2.2 dell'accordo interconfederale del 22 giugno 1995.
5. Le articolazioni territoriali si rapportano con le amministrazioni regionali per un raccordo tra programmazione regionale e programmazione di FONDIMPRESA.

6. Le articolazioni territoriali dovranno infine assicurare una struttura tecnica idonea a svolgere le attività di cui al comma 3, presentando annualmente al Consiglio d'amministrazione di FONDIMPRESA un bilancio preventivo, suddiviso tra attività formative e spese di funzionamento, per approvazione e relativa assegnazione delle risorse, e un bilancio consuntivo entro quattro mesi dalla fine dell'esercizio.

7. Le articolazioni territoriali trasmetteranno trimestralmente il risultato delle proprie attività a FONDIMPRESA.

8. Entro quindici giorni dal ricevimento, il progetto viene istruito dall'articolazione territoriale, che dovrà deliberare entro i successivi 15 giorni.

9. L'articolazione territoriale procederà a visite a campione, finalizzate a monitorare lo svolgimento della formazione effettuata, sulla base di modalità e criteri definiti dal Consiglio di Amministrazione di FONDIMPRESA.

10. L'articolazione territoriale, nel caso in cui venisse a conoscenza di attività formative non conformi a quanto dichiarato nel progetto, può richiamare i soggetti attuatori al corretto svolgimento delle attività autorizzate. Nei casi più gravi può decidere di informare FONDIMPRESA ai fini di una eventuale diminuzione del finanziamento concesso o della sua revoca.

Art. 5
Distribuzione delle risorse

1. La distribuzione delle risorse alle articolazioni territoriali avverrà sulla base della effettiva partecipazione delle aziende del territorio a FONDIMPRESA.

2. Di queste risorse il 70% verrà utilizzato per il finanziamento dei piani formativi concordati secondo le modalità di cui al punto 10, lettera a) dell'accordo interconfederale del 18 gennaio 2002.

3. Il 7% delle risorse verrà destinato al rispetto dei criteri solidaristici di riequilibrio tra territori, di cui al punto 10, lettera b) del citato accordo interconfederale.

4. L'1% sarà utilizzato direttamente da FONDIMPRESA per il funzionamento e le attività di cui al punto 7 dell'accordo.

5. La restante quota (22%) sarà destinata dalle articolazioni territoriali regionali per la realizzazione dei piani formativi che non rientrano nel meccanismo di cui al punto 10, lettera a) dell'accordo interconfederale del 18 gennaio 2002.

6. Entro un anno dalla chiusura dell'esercizio finanziario di cui all'art. 7, comma 1, il Consiglio d'Amministrazione procederà, ai fini di una eventuale revisione, alla verifica della congruità della distribuzione delle risorse di cui ai precedenti commi 3 e 4. Successive verifiche potranno effettuarsi con cadenza biennale.

Art. 6
Procedure di finanziamento delle attività formative

1. Le articolazioni territoriali provvederanno all'esame, valutazione e finanziamento dei piani formativi di cui all'art. 2, comma 2, sulla base dei criteri e delle procedure stabiliti a livello nazionale, proponendo a FONDIMPRESA l'approvazione o il rigetto del finanziamento con apposito verbale e dandone comunicazione al promotore.

2. FONDIMPRESA, sulla base dei criteri e delle procedure di valutazione fissati dal Consiglio d'Amministrazione, procede all'assegnazione del finanziamento.

3. I progetti debbono indicare il responsabile del progetto e le eventuali strutture formative di cui si avvale il proponente per la realizzazione dei progetti stessi.

4. Il finanziamento dei piani approvati avverrà sulla base delle domande presentate, fino ad esaurimento delle risorse disponibili.

5. Le modalità di erogazione del finanziamento e di documentazione delle spese saranno definite nel rispetto dei criteri di massima rapidità, semplicità e uniformità su tutto il territorio nazionale, sulla base di una modulistica definita nelle procedure di competenza del Consiglio d'Amministrazione.

Art. 7
Avvio dell'Associazione

1. FONDIMPRESA avrà una fase di avvio, che va dall'assegnazione delle risorse di cui all'art. 118, comma 12, lettera b) della legge n. 388/2000, da parte del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, fino allo scadere del primo esercizio finanziario successivo alla data di assegnazione.

2. Per operare durante questa fase, il Consiglio d'Amministrazione redigerà un piano di utilizzo delle risorse assegnate dal Decreto Ministeriale, che tenga conto della necessità che FONDIMPRESA si doti delle attrezzature e professionalità idonee allo svolgimento dei compiti ad essa riconosciuti dall'art. 118, legge 388/2000, nel rispetto dei criteri stabiliti nel decreto ministeriale di assegnazione dei fondi.

Art. 8
Modifiche del regolamento

1. Il presente Regolamento potrà essere modificato con delibera dell'Assemblea di FONDIMPRESA.

2. Le modifiche saranno sottoposte al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali per la verifica di conformità di cui al comma 2 dell'art. 118 della legge n. 388/2000

STATUTO DEL FONDO PARITETICO INTERPROFESSIONALE NAZIONALE
PER LA FORMAZIONE CONTINUA - FONDIMPRESA

Art. 1
Costituzione

1. A seguito dell'accordo interconfederale del 18 gennaio 2002, tra la Confederazione Generale dell'Industria Italiana - Confindustria, con sede in Roma, viale dell'Astronomia n. 30, codice fiscale: 80017770589, e la Confederazione Generale Italiana del Lavoro – Cgil, con sede in Roma, Corso d'Italia n. 25, codice fiscale: 80163950589 la Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori – Cisl, con sede in Roma, Via Po n. 21, codice fiscale: 80122990585 e l'Unione Italiana del Lavoro - Uil, con sede in Roma, Via Lucullo n. 6, codice fiscale: 80127290585 - che assumono la qualifica di soci – è costituito, secondo quanto previsto dall'art. 118, Legge 23 dicembre 2000, n.388, il Fondo paritetico interprofessionale nazionale per la formazione continua, che assume il nome di FONDIMPRESA.

2. FONDIMPRESA è istituito come Associazione ai sensi del capo II, titolo II – Libro primo del codice civile (di seguito denominato "Associazione").

3. FONDIMPRESA finanzia gli interventi di formazione continua delle imprese associate a Confindustria, a qualunque settore economico esse appartengano, e di tutte le aziende che liberamente scelgano di versare a FONDIMPRESA il contributo dello 0,30% istituito dall'articolo 25, quarto comma, della legge 21 dicembre 1978, n. 845, e successive modificazioni.

Art. 2
Scopi e finalità

1. L'Associazione non ha fini di lucro ed opera a favore di tutte le aziende che ad essa decidano di versare il contributo dello 0,30% istituito dall'articolo 25, quarto comma, della legge 21 dicembre 1978, n. 845, e successive modificazioni.

2. L'Associazione, ai sensi del comma 1 dell'art. 118, Legge 23 dicembre 2000, n. 388, finanzia piani formativi aziendali, territoriali, settoriali, ivi compresi quelli in materia di igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro, concordati tra le parti sociali in coerenza con la programmazione regionale e con le funzioni di indirizzo attribuite in materia al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

3. L'Associazione promuove inoltre ogni altra attività necessaria allo sviluppo della formazione ed al miglioramento dell'igiene e sicurezza sul lavoro nel rispetto dei compiti affidati agli organismi bilaterali ai sensi degli accordi interconfederali sottoscritti da Confindustria e Cgil, Cisl Uil, in data 20 gennaio 1993 e 22 giugno 1995 e eventuali successive modifiche.

4. Per tutte le attività di cui al terzo comma, l'Associazione si avvale di risorse finanziarie aggiuntive e comunque diverse da quelle di cui al comma 1 dell'art. 118, legge 23 dicembre 2000, n. 388.

5. L'attuazione degli scopi sopra definiti sarà disciplinata dal regolamento dell'Associazione.

Art. 3
Sede e durata

L'Associazione "FONDIMPRESA" avrà sede in Roma, Via Francesco Denza n.3, e la sua durata è a tempo indeterminato.

Art. 4
Associati

1. Sono soci effettivi, i seguenti soci fondatori:

la Confederazione Generale dell'Industria Italiana - Confindustria, la Confederazione Generale Italiana del Lavoro – Cgil, la Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori – Cisl e l'Unione Italiana del Lavoro - Uil.

2. L'adesione di altri soci è deliberata dall'Assemblea all'unanimità.

Art. 5
Cessazione dell'iscrizione dell'associato

L'associazione a "FONDIMPRESA " cessa con:

- lo scioglimento, la liquidazione o comunque la cessazione per qualsiasi causa dell'Associazione;
- la cessazione per qualsiasi causa degli associati;
- il venir meno degli scopi statutari dell'Associazione.

Art. 6
Entrate

FONDIMPRESA, per conseguire i propri scopi, definiti nell'art. 2, si avvarrà:

- del contributo versato dall'INPS all'Associazione, corrispondente alle adesioni volontarie delle aziende associate a Confindustria e di tutte quelle aziende che decidano di versare a FONDIMPRESA il contributo di cui all'articolo 25, quarto comma, della legge 21 dicembre 1978, n. 845 e successive modificazioni.
- di eventuali finanziamenti pubblici e privati;
- di proventi derivanti da altre iniziative sociali, in quanto compatibili con le finalità della legge n. 388/2000.

Art. 7
Organizzazione e funzionamento

1. FONDIMPRESA provvede a disciplinare con un apposito regolamento l'organizzazione e il funzionamento, il personale, l'amministrazione, la finanza e la contabilità e ogni aspetto operativo necessario a perseguire gli scopi elencati all'art. 2.

2. ll regolamento è approvato dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 8
Organi dell'Associazione

1. Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea
- il Presidente e il Vice Presidente
- il Consiglio d'Amministrazione
- due Comitati di indirizzo: un Comitato di Indirizzo per la formazione e un Comitato di Indirizzo per l'igiene e sicurezza sul lavoro
- il Collegio dei Sindaci.

2. La composizione degli Organi è paritetica fra Confindustria e le organizzazioni sindacali Cgil, Cisl e Uil.

Art. 9
Assemblea

1. L'Assemblea è composta in maniera paritetica da 18 membri di cui 9 nominati da Confindustria e 3 nominati rispettivamente da ciascuna delle organizzazioni sindacali dei lavoratori Cgil, Cisl e Uil.

2. I membri dell'Assemblea durano in carica tre anni a far data dalla prima riunione e possono essere rinominati. E' consentito alle stesse parti di provvedere alla sostituzione dei propri membri anche prima della scadenza del triennio, con comunicazione scritta.

3. Il nuovo membro avrà, per la durata della carica, la stessa anzianità di quello sostituito.

4. L'Assemblea nomina, al proprio interno, il Presidente di FONDIMPRESA, su designazione di Confindustria e il Vice Presidente su designazione delle organizzazioni sindacali dei lavoratori che hanno siglato l'accordo del 18 gennaio 2002 per la costituzione di FONDIMPRESA.

5. Il Presidente è anche Presidente del Consiglio di Amministrazione.

6. Spetta all'Assemblea:

- nominare il Consiglio di Amministrazione;
- deliberare in ordine all'eventuale compenso per gli amministratori ed i sindaci;
- provvedere alla approvazione dei bilanci consuntivi e preventivi redatti dal Consiglio di Amministrazione;
- deliberare all'unanimità sull'adesione di altri soci.

7. L'Assemblea si riunisce ordinariamente due volte l'anno e, straordinariamente, ogni qualvolta sia richiesto da almeno due terzi dei membri dell'Assemblea o dal Presidente o dal Collegio dei Sindaci.

8. La convocazione dell'Assemblea è effettuata mediante avviso scritto da spedire con raccomandata a.r. almeno sette giorni prima di quello fissato per la riunione. Gli avvisi devono contenere l'indicazione del luogo, giorno ed ora e gli argomenti da trattare. In caso di urgenza l'Assemblea è convocata, con telegramma o telefax, da inviare almeno tre giorni prima di quello fissato per la riunione.

9. Le riunioni sono presiedute dal Presidente dell'Associazione ovvero, in mancanza, dal Vice Presidente. Per la validità delle riunioni dell'Assemblea e delle relative deliberazioni è necessaria la presenza di almeno i due terzi dei suoi componenti. Ogni membro dell'Assemblea può farsi rappresentare da altro membro, il quale non può cumulare più di due deleghe.

10. L'Assemblea delibera con maggioranza qualificata in misura di 9/10 dei presenti.


Art. 10
Presidente e Vice Presidente

1. Spetta al Presidente dell'Associazione:

- rappresentare l'Associazione di fronte a terzi e stare in giudizio;
- promuovere le convocazioni ordinarie e straordinarie dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione;
- presiedere le riunioni del Consiglio di Amministrazione;
- sovrintendere all'applicazione del presente Statuto;
- dare esecuzione alle deliberazioni degli organi statutari;
- svolgere gli altri compiti ad esso demandati dal presente statuto o che gli siano affidati dall'Assemblea o dal Consiglio di Amministrazione;
- proporre al Consiglio di Amministrazione il Direttore, scelto tra soggetti di comprovata esperienza professionale nelle materie oggetto del presente statuto
- sovraintendere all'attività svolta dal Direttore nell'ambito dei compiti e delle responsabilità allo stesso attribuite.
2. Il Vice Presidente coadiuva il Presidente nell'espletamento delle sue funzioni e lo sostituisce in caso di assenza.

3. Il Presidente ed il Vice Presidente restano in carica 3 anni, mantenendo comunque, nelle more del rinnovo delle cariche, i poteri a loro spettanti.

4. Qualora nel corso dello stesso triennio il Presidente o il Vice Presidente vengano a decadere, il loro sostituto, appositamente nominato, dura in carica fino alla scadenza del triennio in corso.

Art. 11
Il Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione è composto in maniera paritetica da 6 membri, di cui 3 nominati da Confindustria e 1 nominato, rispettivamente, da ciascuna delle organizzazioni sindacali Cgil, Cisl e Uil.

2. I membri del Consiglio di Amministrazione durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

3. Il Consiglio di Amministrazione ha compiti di programmazione e di verifica dell'andamento delle attività dell'Associazione.

4. A tal fine il Consiglio:

- approva le linee strategiche di attività annuali dell'Associazione, sulla base delle indicazioni fornite dai Comitati di indirizzo;
- definisce il modello organizzativo e gli organici che riterrà necessari al conseguimento degli scopi di cui all'art. 2 del presente Statuto, sottoponendoli all'approvazione dell'Assemblea;
- definisce un testo di regolamento interno e le successive modifiche;
- vigila sul funzionamento di tutti i servizi sia tecnici che amministrativi;
- vigila sul funzionamento delle iniziative promosse dall'Associazione;
- definisce annualmente la quota di risorse da destinare alla copertura dei costi di amministrazione e funzionamento dell'Associazione e al finanziamento delle attività di cui al punto 7 dell'accordo interconfederale del 18 gennaio 2002;
- nomina, su proposta del Presidente, il Direttore, definendone altresì compiti, responsabilità e compenso;
- provvede alla redazione dei bilanci preventivi e consuntivi dell'Associazione;
- riferisce all'Assemblea in merito alle proprie attività;
- delibera sull'articolazione territoriale dell'Associazione, in attuazione di quanto previsto dall'art. 118, comma 7, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e dagli accordi interconfederali del 20 gennaio 1993 e del 22 giugno 1995 ed eventuali successive modifiche.

5. Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione saranno assunte con le modalità e le maggioranze previste al comma 3 del successivo articolo 12.

6. Il Direttore partecipa alle riunioni del Consiglio di Amministrazione senza diritto di voto. Partecipano altresì senza diritto di voto, in relazione alla propria specifica competenza e nei casi di cui al successivo art. 13, i Presidenti ed i Vice Presidenti dei Comitati di indirizzo.

7. Nel caso in cui un componente decada per qualsiasi motivo dalla carica prima della scadenza, esso può essere sostituito da un altro componente, nominato dall'Assemblea, su designazione del socio che aveva nominato il componente decaduto.

8. Il socio che ha designato un membro del Consiglio di Amministrazione, ha facoltà di proporne la sostituzione dandone comunicazione scritta all'Assemblea.

Art. 12
Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente, di norma presso la sede sociale, almeno tre volte l'anno mediante invito ai suoi componenti presso il domicilio da ciascuno indicato, contenente luogo, data e ordine del giorno e spedito, con raccomandata a.r. almeno sette giorni prima della riunione. In caso di urgenza il Consiglio di Amministrazione è convocato, con telegramma o telefax, da inviare almeno tre giorni prima di quello fissato per la riunione.

2. Il Consiglio di Amministrazione deve inoltre essere convocato quando almeno un terzo dei componenti del Consiglio di Amministrazione o due membri effettivi del collegio dei Sindaci o il Presidente del Collegio dei Sindaci, ne facciano richiesta con indicazione degli argomenti da trattare.

3. Per la validità delle riunioni del Consiglio di Amministrazione occorre la presenza di almeno i due terzi dei componenti e le relative deliberazioni sono valide se ricevono il voto favorevole di almeno i 9/10 dei presenti.

4. Il Consiglio di Amministrazione è presieduto dal Presidente.

5. Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione devono risultare da verbali sottoscritti dal Presidente e dal Segretario dell'organismo, nominato di volta in volta.

Art. 13
I Comitati di indirizzo

1. Sono costituiti due Comitati di indirizzo:

- Il Comitato di indirizzo per la formazione;
- Il Comitato di indirizzo per l'igiene e la sicurezza sul lavoro.

2. I Comitati sono composti pariteticamente da 6 membri, di cui 3 designati da Confindustria e 3 designati dalle organizzazioni sindacali Cgil, Cisl e Uil. I membri durano in carica 3 anni e possono essere rinominati. Ciascun Comitato elegge al suo interno un Presidente ed un Vice Presidente. Il Presidente coordina i lavori e cura i rapporti con il Consiglio di Amministrazione. Il Vice Presidente coadiuva il Presidente nell'espletamento delle sue funzioni e lo sostituisce in caso di assenza.

3. Ciascun Comitato di indirizzo propone al Consiglio di Amministrazione:

a) le linee strategiche delle attività formative annuali di rispettiva competenza, da realizzare con le risorse derivanti dal contributo dello 0,30% istituito dall'articolo 25, quarto comma, della legge 21 dicembre 1978, n. 845, e successive modificazioni;
b) le linee strategiche, le ulteriori iniziative e i progetti necessari al conseguimento degli scopi di cui all'art, 2, comma 3 del presente Statuto, individuando le risorse finanziarie per il loro raggiungimento;
c) il proprio regolamento e le successive modifiche;
d) l'articolazione territoriale dell'Associazione.

4. Il Comitato di indirizzo per l'igiene e la sicurezza del lavoro svolge, inoltre, i compiti già indicati nell'Accordo 22 giugno 1995 (parte seconda, punto 1) ed eventuali successive modifiche.

5. Ciascun Comitato adotta all'unanimità le proposte sulle materie di propria competenza.
6. Ciascun Comitato indica le proposte che intende portare in Consiglio d'Amministrazione per le relative decisioni. Gli argomenti indicati sono inseriti di diritto all'ordine del giorno del Consiglio d'Amministrazione, nella prima riunione utile successiva, alla quale partecipano senza diritto di voto il Presidente ed il Vice Presidente del Comitato medesimo.

7. Le proposte dei Comitati di indirizzo devono risultare dal verbale sottoscritto dal Presidente.

8. L'incarico di membro del Comitato di indirizzo è incompatibile con quello di membro del Consiglio di Amministrazione.

Art. 14
Collegio dei sindaci

1. Il Collegio dei Sindaci è composto da tre membri effettivi così designati: uno dalla Confindustria e uno dalle organizzazioni sindacali firmatarie, e uno, con funzioni di Presidente, nominato dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali.

2. I componenti il Collegio Sindacale devono essere iscritti all'Albo dei revisori dei conti. Le predette Organizzazioni designano inoltre due Sindaci supplenti, uno per parte, destinati a sostituire Sindaci eventualmente assenti per cause di forza maggiore.

3. I Sindaci, sia effettivi sia supplenti, durano in carica tre anni e possono essere riconfermati.

4. I Sindaci esercitano le attribuzioni ed hanno i doveri di cui agli articoli 2403, 2404 e 2407 codice civile. Essi devono riferire immediatamente all'Assemblea le eventuali irregolarità riscontrate durante l'esercizio delle loro funzioni.

5. Il Collegio si riunisce ordinariamente una volta a trimestre ed ogni qualvolta il Presidente del Collegio lo ritenga opportuno ovvero quando uno dei Sindaci ne faccia richiesta.

6. La convocazione è effettuata dal Presidente del Collegio con avviso scritto da spedire con raccomandata a.r. almeno sette giorni prima di quello fissato per la riunione. In caso di urgenza, il Collegio è convocato con telegramma o telefax da inviare almeno tre giorni prima di quello fissato per la riunione. Gli avvisi devono contenere l'indicazione del luogo, giorno ed ora della riunione e gli argomenti da trattare.


Art. 15
Patrimonio dell'Associazione

Il Patrimonio dell'Associazione è costituito da:

- beni di proprietà dell'Associazione;
- apporti finanziari di qualsiasi genere, che l'Assemblea riterrà utile destinare al patrimonio.

Art. 16
Bilancio

1. Gli esercizi finanziari dell'Associazione hanno inizio il 1° di gennaio e termineranno il 31 dicembre di ciascun anno. Alla fine di ogni esercizio il Consiglio di Amministrazione provvede alla redazione del bilancio consuntivo riguardante la gestione dell'associazione e del bilancio preventivo.

2. Il bilancio preventivo dovrà essere approvato dall'assemblea entro il mese precedente alla chiusura dell'esercizio. Il bilancio consuntivo dovrà essere approvato entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio e cioè entro il 30 Aprile dell'anno successivo.
3. Il bilancio consuntivo, situazione patrimoniale e conto economico accompagnati dalla relazione del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Sindaci, nonché il bilancio preventivo devono essere trasmessi, entro trenta giorni dall'approvazione, al Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, a Confindustria e alle organizzazioni sindacali Cgil, Cisl e Uil.


Art. 17
Compensi e rimborsi spese

L'Assemblea decide annualmente gli eventuali compensi e rimborsi spese per i membri del Consiglio di amministrazione; L'Assemblea stabilisce annualmente il compenso per i componenti il Collegio Sindacale per l'intero periodo di durata del mandato.

Art. 18
Scioglimento e cessazione

1. In caso di scioglimento di FONDIMPRESA o comunque di una sua cessazione per qualsiasi causa, l'Assemblea provvederà alla nomina dei tre liquidatori, di cui uno designato da Confindustria, uno dalle organizzazioni sindacali Cgil, Cisl e Uil e uno scelto di comune accordo. Nel caso di mancato accordo sul terzo liquidatore esso sarà designato dal Presidente dell'Albo Nazionale dei Commissari Liquidatori .

2. L'Assemblea determinerà, all'atto della messa in liquidazione dell'Associazione, i compiti dei liquidatori e successivamente ne ratificherà l'operato.

3. Il patrimonio netto risultante dai conti di chiusura della liquidazione dovrà essere devoluto a quelle forme di assistenza beneficenza ed istruzione indicate dall' Assemblea. In caso di assenza di accordo la devoluzione sarà effettuata dal Ministero del Lavoro tenendo comunque presenti i suddetti scopi e sentito il parere dei Soci fondatori di cui art. 4 del presente Statuto.
Art. 19
Modifiche Statutarie

Il presente Statuto, nonché il Regolamento potranno essere modificati dall'Assemblea del Fondo, su proposta del Consiglio d'Amministrazione. Le modifiche saranno sottoposte al Ministero del Lavoro e delle politiche sociali per la verifica di conformità di cui al comma 2 dell'art. 118 della Legge 23 dicembre 200, n. 388.

Art. 20
Disposizioni transitorie

Il primo Presidente e Vice Presidente, il primo Consiglio d'Amministrazione e il primo Collegio dei sindaci, vengono nominati in sede di atto costitutivo.

Art. 21
Disposizioni finali

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, valgono le norme di legge in vigore. 

Accordo istitutivo di Fondimpresa
Accordo interconfederale per la costituzione del Fondo interprofessionale per la formazione continua

Addì, 18 gennaio 2002

Confindustria e CGIL, CISL, UIL

visto l'art. 17, lettera d) della legge 24 giugno 1997, n. 196;

visto l'accordo interconfederale 20 gennaio 1993 in materia di formazione e organismi bilaterali;

visto l'accordo interconfederale 31 gennaio 1995 in materia di organismi bilaterali e formazione;

visto l'accordo interconfederale 22 giugno 1995 in materia di igiene e sicurezza;

visto l'art. 66 della legge 17 maggio 1999, n.144;

visto l'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che modifica la destinazione della maggiorazione dell'aliquota del contributo integrativo di cui all'art. 25, comma 4, della legge n. 845 del 1978;

convengono

1. di istituire, entro tre mesi dalla stipula del presente accordo, il fondo interprofessionale Confindustria – Cgil, Cisl, Uil per la formazione continua, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 118 della legge n. 388/2000;

2. che il Fondo sia costituito in forma di associazione riconosciuta, ai sensi dell'art. 12 del cod. civ., denominata "FONDIMPRESA" (di seguito indicata come Associazione);

3. di richiedere al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali che si provveda affinché l'INPS disponga le procedure in base alle quali - ferma restando la volontarietà della scelta delle singole aziende circa la destinazione del contributo dello 0,30% al Fondo interprofessionale per la formazione continua - potranno affluire alla Associazione tanto i contributi delle aziende aderenti al sistema associativo di Confindustria, quanto i contributi delle aziende che decidano di versare il contributo all'Associazione, a prescindere dalla classificazione INPS attribuita alle aziende medesime;

4. di impegnarsi per realizzare una campagna di promozione dell'Associazione presso i propri aderenti, finalizzata a massimizzare la scelta delle aziende a favore della Associazione così costituita;

5. che l'Associazione si articolerà su base territoriale, attraverso l'utilizzazione della rete degli organismi bilaterali già costituiti, cui è affidata la funzione di promuovere, selezionare e monitorare i piani formativi aziendali, territoriali e settoriali concordati fra le parti, presentati alla Associazione per il relativo finanziamento, nonché le funzioni specifiche già individuate rispettivamente dagli accordi interconfederali del 20 gennaio 1993 e del 22 giugno 1995;

6. che, oltre ai compiti attribuiti dall'articolo 118 della legge n.388/2000, alla Associazione siano affidati ulteriori compiti, in particolare sui temi della formazione e dell'igiene e sicurezza, così come indicati negli accordi del 20 gennaio 1993 e 22 giugno 1995, da finanziare anche attraverso il reperimento di risorse ad hoc.

7. che l'Associazione utilizza una quota delle risorse provenienti dal prelievo dello 0,30% per le spese di funzionamento e per il finanziamento di attività che le parti ritengono necessarie e strumentali alla promozione e lo sviluppo della formazione continua, quali:

a) attività di studi e ricerche strumentali all'organizzazione e al funzionamento dei piani formativi;
b) progetti formativi diretti a figure professionali a carattere intersettoriale o progetti, anche di natura settoriale, di particolare rilevanza;
c) monitoraggio e controllo di gestione;

8. che le attività di cui ai punti a) e b) saranno definite e deliberate annualmente dagli organi decisionali dell'Associazione;

9. che sono organi dell'Associazione: l'Assemblea, il Presidente e il Vice Presidente, il Consiglio di Amministrazione, due Comitati di indirizzo, uno per la formazione e l'altro per l'igiene e sicurezza, il Collegio dei sindaci;

10. che, ferme restando le diverse percentuali di intervento del fondo stabilite per le aree dell'ob. 1 dall'art. 118, comma 1, le modalità operative per la selezione dei piani, l'assegnazione delle risorse, le attività di monitoraggio, rendicontazione e valutazione, saranno definite dagli organi decisionali della Associazione, fermi restando i seguenti principi:

a) le aziende che intendono realizzare in proprio, in forma singola o associata, attività formative, possono richiedere il finanziamento dei piani formativi concordati, anche pluriennali, nel limite massimo del 70% del contributo annualmente versato sempre che il valore del progetto superi almeno del 50% la quota di cui si chiede il finanziamento. I medesimi soggetti possono presentare piani formativi concordati che utilizzino le risorse disponibili accumulate nei 4 anni precedenti. Dopo tale periodo le risorse accantonate e non spese dalle singole imprese potranno essere utilizzate per le iniziative di cui al punto b);
b) salvo il principio dell'automatismo di cui al punto a), le risorse saranno attribuite ai piani formativi concordati tenendo conto anche di necessità redistributive in base a criteri solidaristici;
c) sempre fatto salvo il principio di cui al punto a), le modalità di selezione, finanziamento e controllo dei piani formativi da parte degli organismi di cui al punto 5, saranno improntate alla massima semplificazione delle procedure (come la definizione di termini certi e tempi rapidi per la selezione dei piani, l'applicazione del principio del silenzio assenso ed altri);
d) gli organismi bilaterali regionali dovranno stabilire un sistema di controlli tecnici in itinere sull'attuazione dei piani, i cui dati confluiranno all'Associazione per le relative attività di monitoraggio.

Confindustria Cgil
Cisl
Uil

 

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